Limitazione uso acqua potabile 2017
COMUNE DI PIEVEPELAGO Provincia di Modena
ORDINANZA N. 25/2017
LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
CONSTATATO che il perdurare della stagione priva di precipitazioni, ha determinato l’abbassamento delle falde acquifere e di conseguenza ha reso insufficienti gli accumuli nei serbatoi;
RICORDANDO agli utenti che l’acqua erogata dagli acquedotti comunali è destinata principalmente ad uso potabile ed igienico ed ai servizi generali di igiene dei cittadini e di spegnimento di eventuali incendi, mentre per gli altri utilizzi può essere concessa in via secondaria; RITENUTO di dover ridurre, per quanto possibile, il consumo di acqua potabile per usi extradomestici;
CONSIDERATO che il protrarsi della situazione di criticità potrebbe acutizzarsi, necessitando pertanto di disposizioni maggiormente restrittive qualora si palesassero situazioni particolarmente allarmanti; Vista la richiesta di emanazione ordinanza per il contenimento del consumo di acqua potabile e limitazione dell’uso extradomestico pervenuta al Comune in data 12/06/2017 prot n. 3019 da HERA SPA, gestore del servizio idrico;
RITENUTO quindi di adottare provvedimenti in via cautelativa e nel solo interesse degli utenti per dar loro un seppur ridotto servizio;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
ATTESA la propria competenza a provvedere in virtù del decreto in data 31/12/2016 prot. n. 5901;
O R D I N A
agli utenti degli acquedotti comunali, con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione, IL DIVIETO DI PRELIEVO DALLA RETE IDRICA DI ACQUA POTABILE PER USO EXTRADOMESTICO: • irrigazione di orti e giardini • lavaggio autoveicoli e motoveicoli • lavaggio di aree cortilive e di piazzali. I cantieri edili dovranno fare uso razionale dell’acqua limitandone l’uso allo stretto necessario.
INVITA la cittadinanza ad un utilizzo limitato, responsabile e razionale della risorsa idrica evitando inutili sprechi.
DISPONE • che la mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporti l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 200,00 ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e ss. mm. e ii.; • che la verifica dell’osservanza alle disposizioni della presente ordinanza sia demandata al Corpo di Polizia Municipale.
Dalla Residenza Municipale 13 Luglio 2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Corrado Ferroni
creato: | martedì 18 luglio 2017 |
---|---|
modificato: | martedì 18 luglio 2017 |