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Ordinanze 6 e 7 sui controlli su eventuali presenze in residenze secondarie, immobili in locazione o similari

COMUNE DI PIEVEPELAGO
ORDINANZE N. 7 DEL 20.3.2020  

Richiamato il decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
viisti:
-     il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
-     il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Misure di contenimento urgenti del contagio sull’intero territorio nazionale;
-     l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 32 del 10/03/2020 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;
-      l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 35 del 14/03/2020 ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

 Visto in particolare l’ art. comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 che dispone gli spostamenti in entrata ed uscita dai territori, nonché all’interno dei territori medesimi siano consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi salute; 

-     ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e ,limitare al massimo i contatti sociali;
-     per i soggetti in quarantena ovvero risultati positivi al virus è previsto i divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora;

VISTO il Decreto del Ministero dei trasporti congiuntamente al ministero della salute in data 17-03-2020

Considerato che a seguito di segnalazioni in merito alla presenza di persone provenienti da altri comuni all’interno di abitazioni secondarie o all’interno di immobili concessi in locazione è stata emanata l’ordinanza nr. 6 del 18-03-2020

CONSTATATO che sono pervenute ulteriori segnalazioni di cittadini residente all’interno del territorio che sono rientrati da soggiorni all’estero o da altri comuni dove l’emergenza CORONAVIRUS è  i massimi livelli e nei quali gli stessi hanno posto da tempo la loro dimora abituale

VISTE le autodichiarazioni prodotte da alcuni di essi per le quali sono in corso gli accertamenti per la veridicità;

DATO ATTO che al momento il Comune di Pievepelago sembra non avere casi di contagio, al fine di preservare la salute pubblica e soprattutto quella fascia di popolazione anziana in gran parte presente nel nostro territorio è necessario disporre  l’isolamento precauzionale per tutte le persone oggetto della precedente ordinanza;

Ritenuto pertanto necessario, a tutela e nell’interesse della popolazione tutta e nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative citate in precedenza, adottare un provvedimento con tingibile ed urgente  finalizzato a contraste e/o limitare i comportamenti potenzialmente a rischio;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

VISTA la propria precedente ordinanza nr. 6  del 18-03-2020;

RITENUTO di provvedere all’integrazione della stessa;

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale e con effetto  immediato :

1)- AI SOGGETTI destinatari del punto 1 della precedente ordinanza e pertanto “provenienti da altri territori o all’interno del medesimo territorio comunale, che trasferiscano la propria dimora abituale e/o domicilio in immobili del territorio comunale a qualunque titolo e per qualunque durata (fatti salvo gli obblighi normativi già vigenti) “

     - Ai soggetti residenti nel comune di Pievepelago ma rientrati dalla data del 17-03-2020 da altri territori ove da tempo hanno posto la loro dimora abituale 

a) di comunicare tempestivamente al Comando di polizia locale o stazione dei carabinieri la propria presenza sul territorio comunale

b) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio comunale

2)   per i soggetti rientranti dall’estero di attenersi alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della salute in data 17-03-2020

 DISPONE ALTRESI’

-     Che i soggetti di cui ai punti 2-3-4 della precedente ordinanza nr. 6  del 18-03-2020  provvedano ad identificare eventuali soggetti presenti sul territorio con le condizioni sopra citate e ne diano tempestiva comunicazione all’amministrazione comunale di competenza o alla stazione dei carabinieri;

-La segnalazione all’Autorità Sanitaria competente in materia per l’attivazione delle verifiche ritenute necessarie al fine del contenimento dei contagi da COVID-19;

-     L’attivazione, del procedimento sanzionatorio previsto dalle normative vigenti in materia ed in particolare l’inoltro della denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

INCARICA gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica in merito alla vigilanza ed al controllo sulla presente ordinanza.

RENDE NOTO 1.  Che copia della presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio

2.   Che la presente ordinanza verrà trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna conoscenza:

-     alla Prefettura di Modena -     al Corpo Unico di Polizia Municipale del Frignano -     alla stazione carabinieri di Pievepelago

-     alle autorità sanitarie competenti -     all’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile; 

AVVERTE - Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione presso il Tribunale Regionale di Bologna ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, oppure, in via alternativa, ai sensi del DPR 1199/1971, ricorso straordinaria al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.

 Dalla residenza municipale, lì 20/03/2020                                                                                                    

  IL SINDACO -  Ferroni Corrado


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APPELLO DEL SINDACO 19.3.2020:

Carissimi concittadini,

con riferimento alla grave situazione epidemiologica, alle normative vigenti e all’ordinanza contingibile e urgente emessa in data 18.3.2020 relativa ad eventuali presenze di persone all’interno di abitazioni secondarie, intendo rivolgervi un accorato appello: NON EFFETTUATE SPOSTAMENTI NON NECESSARI ; si può uscire solo per le motivazioni illustrate nei DPCM.

Inoltre come riportato nell'ordinanza della regione Emilia Romagna n°2020/45 i parchi e giardini pubblici sono chiusi, gli spostamenti a piedi e l'uso della bicicletta sono consentiti solo per, lavoro, ragioni di salute, acquisti di generi alimentari. Le passeggiate per ragioni di salute sono ammesse solo in prossimità dell'abitazione così come l'uscita con l'animale.

Pertanto, da oggi,verranno intensificati i controlli da parte della polizia municipale e carabinieri per monitorare i vostri spostamenti e verrà controllata la veridicità delle dichiarazioni che dovrete portarvi appresso.

Da diversi giorni l’appello che giunge da ogni parte è quello di rimanere a casa; i numeri che ci sono giunti anche ieri sera sono impressionanti. Ma possiamo farcela solo con grande senso di responsabilità.

Purtroppo se così non sarà scatteranno denunce e sanzioni .

 

IL SINDACO
Corrado Ferroni
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 Ordinanza n. 6/18.3.2020 - Ordinanza contingibile ed urgente in materia di controlli su eventuali presenze di persone all'interno di residenze secondarie, immobili in locazione o similari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19.

 IL SINDACO

 Richiamato il decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 Visti:

-          il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;

-          il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Misure di contenimento urgenti del contagio sull’intero territorio nazionale;

-          l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 32 del 10/03/2020 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

-          l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 35 del 14/03/2020 ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

 Visto in particolare l’ art. comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 che dispone

-          gli spostamenti in entrata ed uscita dai territori, nonché all’interno dei territori medesimi siano consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi salute;

-          ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e ,limitare al massimo i contatti sociali;

-          per i soggetti in quarantena ovvero risultati positivi al virus è previsto i divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora;

 Considerato che:

-          dal territorio comunale e dai comuni limitrofi giungono numerose segnalazioni in merito alla presenza di persone provenienti da altri comuni all’interno di abitazioni secondarie o all’interno di immobili concessi in locazione;

-          si sono rilevati fenomeni di aggregazione di tali soggetti e ulteriori spostamenti all’interno del territorio;

 Ritenuto che tali situazioni siano in totale contrasto con le disposizioni nazionali e regionali sopra citate e che possano impedire un efficace contenimento del contagio del virus;

 Ritenuto altresì necessario, a tutela e nell’interesse della popolazione tutta e nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative citate in precedenza, adottare un provvedimento con tingibile ed urgente  finalizzato a contraste e/o limitare i comportamenti potenzialmente a rischio;

 Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

 VISTA la propria precedente ordinanza nr. 2 del 25-02-2020 che viene revocata e sostituita dalla precedente ;

 Visto il vigente Statuto comunale;

                                                               DISPONE

i soggetti provenienti da altri territori o all’interno del medesimo territorio comunale, che trasferiscano la propria dimora abituale e/o domicilio in immobili del territorio comunale a qualunque titolo e per qualunque durata (fatti salvo gli obblighi normativi già vigenti) sono tenuti a darne comunicazione immediata all’amministrazione comunale di competenza motivando adeguatamente la sussistenza di presupposti per tali spostamenti;

  1. i titolari di strutture alberghiere e ricettive (fatti salvo gli obblighi normativi già vigenti) dovranno comunicare tempestivamente all’amministrazione comunale la presenza di ospiti all’interno delle proprie strutture;
  2. gli amministratori condominiali ed i locatori di immobili, per le locazioni non già soggette a comunicazione da parte della normativa vigente dovranno comunicare tempestivamente all’amministrazione comunale la presenza di soggetti locatari a qualunque titolo e per qualunque durata;
  3. i proprietari  e/o gestori di negozi di commercio al dettaglio e di imprese di servizio, per le quali è ancora consentita l'attività ai sensi dei citati decreti, di comunicare tempestivamente all’amministrazione comunale l'accesso o la chiamata di utenti non residenti o residenti nel Comune di Pievepelago, ma domiciliati altrove, al fine di espletare le opportune verifiche, informando gli stessi utenti di tale obbligo;

 
DISPONE contestualmente l a revoca della propria precedente ordinanza nr. 2 del  25-02-2020

DISPONE ALTRESI’

-          Che i soggetti destinatari della presente ordinanza provvedano ad identificare eventuali soggetti presenti sul territorio con le condizioni sopra citate e ne diano tempestiva comunicazione all’amministrazione comunale di competenza;

-          La segnalazione all’Autorità Sanitaria competente in materia per l’attivazione delle verifiche ritenute necessarie al fine del contenimento dei contagi da COVID-19;

-          L’attivazione, del procedimento sanzionatorio previsto dalle normative vigenti in materia ed in particolare l’inoltro della denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

INCARICA

Gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica in merito alla vigilanza ed al controllo sulla presente ordinanza.

RENDE NOTO

 Che copia della presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio

  1. Che la presente ordinanza verrà trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna conoscenza:

-          alla Prefettura di Modena

-          al Corpo Unico di Polizia Municipale del Frignano

-          alla stazione carabinieri di Pavullo

-          alle autorità sanitarie competenti

-          all’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

                                                            AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione presso il Tribunale Regionale di Bologna ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, oppure, in via alternativa, ai sensi del DPR 1199/1971, ricorso straordinaria al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.

 Il Sindaco - Corrado Ferroni

 
Proprietà dell'articolo
creato:mercoledì 18 marzo 2020
modificato:venerdì 20 marzo 2020