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Provedimenti Regionali e Statali 21 e 22 marzo 2020

a)  DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 22 MARZO 2020. CHIUSURA ATTIVITA' NON ESSENZIALI.

Dopo l’annuncio del premier Conte di sabato 21, e la discussione per tutta la giornata di domenica 22 su una prima bozza di decreto della presidenza del consiglio dei ministri contenente un elenco aggiornato delle attività considerate essenziali, e che quindi potranno rimanere aperte fino al 3 aprile, in serata è arrivata la firma del presidente Conte. Il blocco delle attività scatterà da lunedì 23. Le aziende avranno eventualmente tempo fino al 25 per completare la chiusura.

A FONDO PAGINA: Copia del decreto ed elenco arttività ammesse.

b) Ministero salute: 

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo stabilisce l'ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.  http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4296


c) ORDINANZA PRESIDENTE EMILIA ROMAGNA DEL 21 MARZO 2020 - Testo completo a fondo pagina.
Sunto:

1. Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

2. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.

3. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

4. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 22 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

Il divieto non si applica alle edicole che, quale parte delle filiera dell’informazione che in questo momento di emergenza deve continuare ad operare quale presidio essenziale del servizio pubblico, concorrono, attraverso la vendita dei quotidiani, alla necessaria funzione informativa quotidiana nei confronti della cittadinanza anche in relazione alla esigenza di massima diffusione delle informazioni in merito ai provvedimenti connessi all’emergenza Covid 19.


Per tutti i chiarimenti: http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus


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Proprietà dell'articolo
creato:domenica 22 marzo 2020
modificato:domenica 22 marzo 2020