Nota informativa
In sede di intesa Conferenza unificata Governo, Regioni ed Enti Locali del 24/07/2013, e’ stato chiarito che “l’art. 24 comma 1 è riferito alle Amministrazioni che sono tenute istituzionalmente a svolgere funzioni statistiche e agli uffici di statistica formalmente costituiti.
Gli obblighi coinvolgono le altre Amministrazioni solo qualora esse svolgano attività di trattamento dati a fini conoscitivi pur non essendovi obbligate dalla legge”.