Indice dei contenuti di questa sezione

Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

La nuova sezione "Beni immobili e gestione del patrimonio" è possibile visionarla al seguente link:
Comune di Pievepelago - Beni immobili e gestione patrimonio (comuneweb.it)