Sindaco

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti  degli  organi  di
                         indirizzo politico 
 
  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di  carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico,  di
livello statale regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri  componenti,  i  seguenti
documenti ed informazioni: 
  a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della
durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
  b) il curriculum; 
  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici; 
  d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti
pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo
corrisposti; 
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente
decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui  al  comma  1
entro tre mesi dalla elezione  o  dalla  nomina  e  per  i  tre  anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale  e,  ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e  dei  parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino  alla  cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di  pubblicazione  ai
sensi del presente comma le informazioni  e  i  dati  concernenti  la
situazione patrimoniale  non  vengono  trasferiti  nelle  sezioni  di
archivio. 
Proprietà dell'articolo
creato:giovedì 17 ottobre 2013
modificato:giovedì 17 ottobre 2013