Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Come indicato dall' articolo 32 comma 2 lettera a e articolo 10 comma 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
Articolo 32 comma 2 lettera a
Articolo 10 comma 5
Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonchè al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati
ai sensi dell'articolo 32.