cambio di residenza

TITOLO PROCEDIMENTO

Cambio di residenza

SCHEDA INFORMATIVA

 

Descrizione

procedimento

Iscrizione anagrafica con provenienza DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE.

 

Modalità di richiesta

Dal 9 maggio 2012 sono in vigore le nuove norme sul "cambio di residenza in tempo reale".

Il cambio di residenza in tempo reale è una novità introdotta dall'art. 5 del DL n. 5 del 9.2.2012, che permette di effettuare le dichiarazioni anagrafiche relative a:

  1. trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
  2. autore identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
  4. cambiamento di abitazione

attraverso la compilazione, sottoscrizione e presentazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, allegati a questa pagina.

I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche presentandole allo sportello comunale, oppure per raccomandata, per fax o per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
  2. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  3. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione deve essere firmata dal richiedente e tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la residenza. Si ricorda che, quando non sono apposte in presenza dell'impiegato addetto, le firme sono valide solo se la dichiarazione è presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità di ogni sottoscrittore.

Indirizzi e recapiti ai quali inoltrare le dichiarazioni:

Il mittente avrà cura di informarsi presso il comune circa l'avvenuto effettivo ricevimento della dichiarazione anagrafica, quando questa sia stata inviata con una modalità che, anche se valida, non consente di documentare l'avvenuto ricevimento da parte dell'ufficio anagrafe di destinazione.

Modalità di erogazione

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.

Dal momento della registrazione, si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

Condizioni di ricevibilità della dichiarazione: ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che il modulo sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso. Contestualmente all'eventuale presentazione della dichiarazione allo sportello, l'ufficiale d'anagrafe rilascia all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990. Negli altri casi di inoltro della dichiarazione l'ufficiale d'anagrafe provvede ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, nella comunicazione l'interessato viene informato del fatto che, a seguito della sua dichiarazione, l'ufficio anagrafe provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica (o la registrazione del cambiamento di abitazione); trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (silenzio-assenso).

Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall’estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo ultimo i dati forniti dall'interessato. Il comune di provenienza provvede a sua volta alla cancellazione dell' interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione. Dal momento della ricezione della comunicazione da parte del nuovo comune, il comune di provenienza cessa di rilasciare agli interessati la certificazione anagrafica.

In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L'ufficiale d'anagrafe segnala alle autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

L'ufficiale d'anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno dei cittadini stranieri extra-UE (per tali cittadini l'iscrizione anagrafica è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno). In difetto, vale il silenzio assenso; invece in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale d'anagrafe trasmette all'interessato preavviso di rigetto, comunicandogli i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Tempi di risposta/

Termine del procedimento

Due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione per ottenere il certificato di residenza e/o lo stato di famiglia.

Sette giorni lavorativi successivi alla dichiarazione per il rilascio delle altre certificazioni anagrafiche.

Documentazione da presentare

Per la dichiarazione di residenza scaricare l’apposito modulo nella sezione “Modulistica” che dovrà essere firmato da tutti i componenti maggiorenni della famiglia e per ciascuno aggiungere la documentazione richiesta nel modulo stesso.

Normativa di riferimento

 

D.L. 9/02/2012, n. 5, convertito in L. 4/04/2012 n°35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” - Modalità di applicazione dell’art. 5 “Cambio di residenza in tempo reale”.

 

DOVE RIVOLGERSI

 

Sede

Comune di Serramazzoni

Ufficio

Ufficio Servizi Demografici

Indirizzo

P.zza T.Tasso n. 7 – 41028 Serramazzoni

Orari

Lunedì: chiuso
martedì mercoledi venerdi: dalle 8.30 alle 12.30
Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Sabato dalle 8.30 alle 1200

Telefono

0536/952199 INT. 107-108-111-112     

fax

0536/954665-0536/937043

E-mail

(PEC): servizidemografici@cert.comune.serramazzoni.mo.it

 

RESPONSABILI

 

Servizio

Servizio Affari Generali e Servizi Demografici

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Gubertini Arianna - Tel: 0536/952199 int. 127

Ufficio

Ufficio Servizi Demografici

Responsabile del procedimento

Ufficiale di Anagrafe

Responsabile in caso di inerzia della struttura

Il potere sostitutivo in caso d'inerzia è esercitato dal Segretario comunale Giovanelli dott. Giampaolo,

mediante istanza scritta circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo.

Proprietà dell'articolo
creato:lunedì 30 settembre 2013
modificato:martedì 19 settembre 2017