Organizzazione di lotteria, tombola o pesca di beneficenza

Le lotterie, tombole e pesche di beneficenza possono essere promosse/organizzate da Enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli art. 14 e seguenti del codice civile e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10, del decreto legislativo 4/12/1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi, nonché dai partiti politici o movimenti politici di cui alla Legge n. 2 del 2/01/1997.

Ai sensi della normativa vigente, i legali rappresentanti degli Enti interessati (fatta eccezione per le manifestazioni organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla Legge n. 2/97 se la manifestazione di sorte locale si svolgerà nell’ambito di una manifestazione locale dagli stessi organizzata), dovranno darne comunicazione all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, al Comune ed alla Prefettura territorialmente competenti.

La comunicazione per l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, dovrà essere presentata almeno 31 giorni prima della data di inizio della manifestazione mediante consegna a mano oppure invio con raccomandata A.R. o a mezzo fax.

Decorso tale termine il nulla-osta alla manifestazione si intende tacitamente rilasciato ai sensi dell’art. 39, comma 13-quinques della Legge 326/2003, l’istituto del c.d. silenzio-assenso.

L’Ufficio suddetto, solo in caso di esito negativo dell’istruttoria della comunicazione, adotterà un provvedimento di diniego allo svolgimento della manifestazione di cui darà riscontro oltre che alla parte interessata, al Comune e alla Prefettura competenti.

La comunicazione per effettuare una manifestazione di sorte locale, di analogo contenuto, dovrà essere presentata ai competenti Comuni e Prefetture almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione unitamente alla documentazione comprovante l’intervenuta ricezione della comunicazione da parte l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato. Tale documentazione è obbligatoria, in quanto consente alle suddette autorità di constatare l’intervenuto rilascio, in regime di silenzio assenso, del nulla-osta. La documentazione è costituita alternativamente da:

- fotocopia della comunicazione con il timbro, data e firma dell’Ufficio (in caso di consegna a mano);

- fotocopia della ricevuta della raccomandata A.R. o ricevuta del fax (in caso di spedizione).

Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione dovranno essere tempestivamente comunicate ai predetti organi.


Comunicazione per effettuare una lotteria

Per lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.
La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Modena, se l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non deve essere superiore o pari ad euro 51.645,68, e se i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.
I premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. All'estrazione deve presenziare un incaricato del Sindaco che redige il relativo processo verbale inviandone copia al Prefetto.

Le lotterie possono essere promosse /organizzate da:

- enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile;

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- partiti o movimenti politici di cui alla Legge 2 gennaio 1997, n. 2;

- Comunicazione da presentarsi all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, 31 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

- Requisiti morali di cui all'art. 11 del TULPS (R.D. 18/06/1931 n. 773) e all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m. (antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante.

Comunicazione per effettuare una pesca di beneficenza
Per pesche o i banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per l' emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,68. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.

Le pesche o banchi di beneficenza possono essere promosse / organizzate da:

- enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile;

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- partiti o movimenti politici di cui alla Legge 2 gennaio 1997, n. 2.

- Comunicazione da presentarsi all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, 31 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

- Requisiti morali di cui all'art. 11 del TULPS (R.D. 18/06/1931 n. 773) e all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m. (antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante

Comunicazione per effettuare una tombola
Per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.
Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42.

Le tombole possono essere promosse / organizzate da:

- enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile;

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- partiti o movimenti politici di cui alla Legge 2 gennaio 1997, n. 2.

- Comunicazione da presentarsi all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, 31 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

- Requisiti morali di cui all'art. 11 del TULPS (R.D. 18/06/1931 n. 773) e all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m. (antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante.

Versamento a titolo di cauzione per un importo corrispondente al valore complessivo dei premi da effettuarsi mediante le seguenti modalità:

- versamento in contanti presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia;

- fidejussione bancaria/assicurativa in bollo con autentica della firma del fiejussore.


Allegati:

- modulo di comunicazione all’ispettorato compartimentale monopolio;

- modulo di comunicazione al Comune.

Proprietà dell'articolo
creato:sabato 14 gennaio 2017
modificato:sabato 14 gennaio 2017