DECERTIFICAZIONE ---> AUTOCERTIFICAZIONE
Autocertificazione _ Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni
DI CHE COSA SI TRATTA? E' la possibilità di dichiarare tutta una serie di fatti, stati e qualità personali in sostituzione del certificato corrispondente.
Si precisa che ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n 183 " Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive", a partire dal 1 Gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, d.P.R. n. 445/2000). Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Questo significa che:
- le pubbliche amministrazioni e soggetti privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni, ma sono obbligati a ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti;
- il cittadino deve avvalersi dell'autocertificazione e, secondo i casi, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i soggetti privati gestori di pubblici servizi (artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000);
Ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe!
Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quantomeno, inefficace.
Sui certificati rilasciati dall'Anagrafe quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura:" il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
Con il D.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020 art. 30-bis, sono state apportate importanti modifiche all'art.2 del d.P.R. n.445/2000, ed è stato introdotto l'OBBLIGO ANCHE PER I PRIVATI DI ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE (= banche assicurazioni notai avvocati agenzie di servizi ecc). Mentre prima le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR 445/2000, adesso allo stesso articolo è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato. Di conseguenza chiunque potrà richiedere una semplice comunicazione o un accesso telematico ai dati qualora ciò sia richiesto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n.445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71.
Eseguire controlli significa poter avere sia la conferma del dato sia il dato corretto o integrato qualora quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto.
ATTENZIONE PERO': MENTRE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI NON POSSONO NE' RICHIEDERE CERTIFICATI NE' ACCETTARE QUELLI PRODOTTI SPONTANEAMENTE DAL CITTADINO; I PRIVATI NON POSSONO PIU' RICHIEDERE CERTIFICATI AI CITTADINI AVENDO L'OBBLIGO DI ACCETTARNE LE AUTOCERTIFICAZIONI, MA MANTENGONO LA FACOLTA' DI ACCETTARE QUELLI PRODOTTI SPONTANEAMENTE DAL CITTADINO.
Chi può avvalersi dell’AUTOCERTIFICAZIONE?
Possono avvalersi dell'autocertificazione allo stesso modo i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea; persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni ed enti, associazioni e comitati con sede legale in Italia o in un paese UE. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione MA limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attendibili da parte di soggetti pubblici italiani.
VALIDITA'? Hanno la stessa validità dell'atto che sostituiscono (ad esempio: un'autocertificazione della residenza varrà sei mesi cioè quanto il certificato di residenza).
CHE COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE?
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- stato civile;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita o morte;
- obblighi militari;
- iscrizioni in albi o elenchi pubblici;
- esami sostenuti e titoli di studio;
- titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento;
- qualifiche professionali;
- esiti di partecipazione a concorsi;
- stato di disoccupazione;
- condizione di pensionato, casalinga, studente;
- possesso e numero del codice fiscale, partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e vantaggi previsti da leggi speciali;
- assolvimento degli obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, in qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore o simili;
- assenza di condanne penali;
- persone a carico;
- iscrizione a scuola, università;
- documenti per la motorizzazione e per i procedimenti di competenza dei comuni;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.
Non è possibile l'autocertificazione per:
- certificati sanitari;
- certificati di conformità CE;
- certificati di marchi e brevetti.
Il cittadino è responsabile di ciò che dichiara tramite autocertificazione. Le amministrazioni effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e, in caso di falsità, denunciano il cittadino all'autorità giudiziaria.
L’autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell’ufficio anagrafe.
In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni: uno dei certificati più frequenti è il “contestuale” (anche detto “cumulativo”) di residenza e stato di famiglia, che potrà essere pertanto sostituito da una unica autocertificazione.
L’ufficio anagrafe non può compilare autocertificazioni per i cittadini, ma, in caso di necessità può fornire una visura anagrafica contenente le informazioni del cittadino registrate presso i registri dell’anagrafe (ad esempio la data di decorrenza della residenza).
La visura anagrafica è gratuita, può essere richiesta per email, solo ed esclusivamente dal diretto interessato, allegando alla richiesta la scansione di un documento di identità.
La visura anagrafica può anche essere acquisita dal cittadino in maniera autonoma attraverso il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il cittadino dovrà autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure “entra con CIE” (utilizzando le credenziali rilasciate al momento della richiesta della Carta di Identità Elettronica) e visualizzare tutti i dati che lo riguardano e che sono conservati negli archivi dell’anagrafe.
creato: | giovedì 26 luglio 2018 |
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modificato: | martedì 8 giugno 2021 |