DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
L'atto notorio o di notorietà è competenza esclusiva del notaio. Poichè non è sempre facile ricostruire una situazione, si affida al cittadino stesso l'onere di dichiarare qualcosa di cui è a conoscenza attraverso una dichiarazione che sostituisce l'atto notorio. Una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) appunto! Il cittadino può dichiarare tutte le condizioni e qualità personali e i fatti di sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dell'autocertificazione.
Per esempio si può dichiarare di essere erede, proprietario di immobile e altro. Si possono dichiarare anche dati riguardanti persone terze: stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché se ne abbia diretta conoscenza e si renda la dichiarazione nel proprio interesse (da specificare!).
Le DSAN possono riguardare anche atti di delega al compimento di un'attività materiale ( es: ritiro o consegna di documenti tra Pubbliche Amministrazioni, riscossione pensioni o compensi economici); dichiarazioni di impegno previste da bandi di partecipazione a concorsi (= dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento); la conformità di una copia all'originale (* vedi in seguito).
Per presentare queste dichiarazioni a Amministrazioni Pubbliche o esercenti di pubblici servizi (aziende municipalizzate, ENEL, TELECOM; HERA ecc) è sufficiente la firma davanti al dipendente addetto a riceverle o, se inviate per posta o via fax, o consegnate da terze persone, deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Per presentarle ai privati che le accettano (facoltà non obbligo!) e per presentare alle PA domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terze persone bisogna richiedere l'autentica di firma, vale a dire firmare davanti a un funzionario comunale addetto all'autentica di firma, assolvendo in tal caso i diritti di segreteria previsti e la marca da bollo € 16. Il soggeto privato che riceve la dichiarazione sostitutiva ha il diritto di appurare le dichiarazioni rese e chiederne controllo alla PA competente per il rilascio della relativa certificazione.
Hanno valore definitivo e stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Chi può fare dichiarazioni sostitutive:
- cittadini italiani
- cittadini dell'Unione Europea
- cittadini dei Paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati che sono attestabili dalle Pubbliche Amministrazioni italiane.
* Dichiarazione di copia conforme
Il cittadino può dichiarare che sono conformi all'originale questi documenti:
- copia di documento rilasciato o depositato presso Pubblica Amministrazione
- copia di pubblicazioni, titolo di studio e servizio
- copie di documenti fiscali da conservare in originale dai privati.
- dichiarazioni future
- dichiarazioni di impegno/di intenzioni / propositi per il futuro
- accettazioni/rinunce di incarico
- procure
- scritture private
- dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
per questi atti è sempre necessario rivolgersi a un notaio.
HOMEPAGE SERVIZI DEMOGRAFICI
creato: | giovedì 26 luglio 2018 |
---|---|
modificato: | martedì 8 giugno 2021 |