AUTENTICA DI FIRMA
Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale appositamente incaricato dal Sindaco.
Le competenze del funzionario incaricato in materia di autentica di firma sono limitate da precise norme di riferimento e nei casi espressamente previsti dalla legge; il funzionario non può intervenire in maniera generalizzata.
E' necessaria la presenza della persona interessata, in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento, in corso di validità.
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore.
Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina.
Se si firma in nome e per conto della propria azienda occorre presentare la visura camerale dove è specificato che si è rappresentanti legali.
Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".
IN OGNI CASO, L’INTERESSATO DEVE PRESENTARSI E FIRMARE DAVANTI AL PUBBLICO UFFICIALE.
PUO’ ESSERE RICHIESTA INDIPENDENTEMENTE DAL COMUNE DI RESIDENZA.
SI POSSONO AUTENTICARE SOLO DOCUMENTI SCRITTI IN LINGUA ITALIANA, la lingua ufficiale della Repubblica. Pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
Atti e documenti da presentare all'estero
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata” dal competente ufficio della Prefettura di MODENA.
L'autenticazione di firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ulteriori norme speciali, per:
-
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerenti fatti, stati, qualità dei quali il richiedente è a diretta conoscenza o istanze rivolte a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi (vedi la scheda informativa nella sezione "approfondimenti" di questa scheda);
-
domande a soggetti pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe, NON PROCURE, per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi); per queste deleghe è ancora necessaria l'autentica di firma anche se sono da produrre a PA e a gestori di pubblici servizi;
-
passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli), ai sensi dell'art. 7 della Legge 248/2006 (link su scheda);
-
nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale (ai sensi dell'art. 39 del Codice di procedura penale);
-
consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (ai sensi dell'art. 31 della Legge 184/1983);
-
le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di votazione, ai sensi del D.P.R. n. 169 dell'8/7/2005);
-
autenticazione degli atti previsti dall’art. 14 della Legge 21.03.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazione (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);
-
sottoscrizione apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990)
-
autentica delle sottoscrizioni di quietanze liberatorie (art. 8,comma 3 bis L. 386/90, legge 106 del 12 luglio 2011).
Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a dichiarazioni d'impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe (che non siano relative a pensioni), consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco.
In questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio.Si ricorda che se le dichiarazioni o le istanze sono rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma. In questo caso è possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via fax o posta, allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido.
L’autocertificazione inoltre, è estesa anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.COSTO:
imposta di bollo + 0,52 cent di diritti di segreteria, salvo esenzione prevista da norma di legge dichiarata espressamente dal soggetto al momento della firma.
creato: | martedì 29 giugno 2021 |
---|---|
modificato: | martedì 29 giugno 2021 |