AUTENTICA DI FIRMA SU ATTI DI VENDITA DI BENI MOBILI REGISTRATI

Con l'entrata in vigore dell'art.art. 7 d.L. n. 223 del 04/07/2006, non è più obbligatorio far autenticare ad un notaio gli atti di vendita dei beni mobili registrati.
E' possibile richiedere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati anche agli uffici comunali, ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista e agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.

In sostanza viene autenticata la firma del venditore sul certificato di proprietà oppure sulla dichiarazione di vendita (in caso di mancanza del certificato di proprietà).

Quali sono i beni mobili registrati
Ai sensi dell'art. c.c. sono beni mobili registrati:

  • Gli autoveicoli e rimorchi iscritti al PRA
  • Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione

Come e quando richiederla

L'autentica può essere richiesta:

  • ai titolari degli STA - Sportelli telematici dell’automobilista (= Uffici provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC), Delegazioni ACI e Studi di Consulenza Automobilistica)
  •  ai dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica
  •  agli uffici comunali

Nel Comune di MONTECRETO l'autentica deve essere richiesta all'Ufficio Anagrafe.

Da parte di questo Servizio nessuna consulenza può essere offerta per la compilazione del modulo, in quanto la competenza è solo relativa all'autentica e non anche ai termini del contratto.

Assistenza a tal riguardo può essere richiesta agli Sportelli Telematici dell'Automobilista.

Il dipendente comunale che esegue l'autenticazione della firma NON deve effettuare alcuna attività di accertamento riguardo la titolarità del bene mobile registrato e NON può essere considerato responsabile in merito ad eventuali false dichiarazion e NON dovrà essere effettuata dall’autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell’atto

Perciò il funzionario comunale deve limitarsi ad autenticare la firma apposta in sua presenza e non è tenuto ad entrare nel merito della veridicità della dichiarazione resa .

La formulazione dell’art. 7 del D.L. 223/2006 non consente di ritenere sussistente la competenza del funzionario comunale relativamente all’accettazione di eredità in quanto:

  • l’art. 7 del D.L. 223/2006 non consente tale interpretazione (non si tratta né di “atto di alienazione” né di “costituzione di un diritto reale di garanzia”);
  • il d.P.R. n. 445/2000 prevede la competenza del funzionario comunale SOLO per l’autentica della sottoscrizione di “istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”.

Il funzionario comunale NON è tenuto a verificare il regime patrimoniale nel caso in cui il sottoscrittore sia coniugato.

Perciò la condizione di soggetto in comunione dei beni deve essere dichiarata al momento dell’autentica al funzionario che provvede all’autentica da parte degli interessati.

La procura speciale con la quale il proprietario del veicolo dà mandato ad un terzo di vendere lo stesso NON rientra nella competenza del funzionario comunale, ma rimane di esclusiva competenza del notaio. Si tratta infatti di un autonomo negozio giuridico. Il subentro nel contratto di leasing on rientra nel concetto di “alienazione” e, quindi, NON rientra nella competenza del funzionario comunale.

Proprietà dell'articolo
creato:martedì 29 giugno 2021
modificato:martedì 29 giugno 2021