ACCERTAMENTI ESEGUITI DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTI
Descrizione procedimento a carico dell’Ufficio |
Mediante avviso di accertamento, in rettifica, ex liquidazione o d’ufficio il Comune: provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento; procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza; provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione; recupera l’omesso o parziale versamento del tributo; applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento. |
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Documentazione da presentare a carico del cittadino |
Nel caso di richiesta di riesame in autotutela dell’atto ricevuto, il contribuente deve presentare il modello di richiesta riesame. |
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Modalità di presentazione |
Il contribuente può richiedere direttamente all’Ufficio Tributi, nella persona del Funzionario Responsabile, il riesame in autotutela dell’avviso di accertamento, entro il termine per ricorrere. Ricorso/Reclamo-Mediazione
Si precisa che il valore della causa è determinato, con riferimento ad ogni singola annualità d’imposta, considerando la sola imposta, e non le sanzioni e gli interessi. Invece, per gli atti di irrogazione della sola sanzione il valore è determinato considerando l’importo della sanzione.
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Scadenza a carico dell’Ufficio |
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. |
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Scadenza a carico del cittadino |
Le sanzioni sono ridotte se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 gg), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. |
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Contribuzione a carico del cittadino |
Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento. |
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Normativa di riferimento comunale |
Regolamento generale delle entrate tributarie comunali |
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Normativa di riferimento generale |
FONTI NORMATIVE GENERALI L. 212/2000 (Statuto del contribuente) D.Lgs 546/92 (Contenzioso tributario) D.Lgs 471/97 - 472/97 - 473/97 (Sanzioni tributarie) D.Lgs 218/97 Accertamento con adesione e altri istituti deflattivi del contenzioso Norme in materia di riscossione (D.L. 70/2011 – D.L. 203/2005) |
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DOVE RIVOLGERSI |
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Ufficio |
Ufficio Tributi |
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Indirizzo |
Via Roma n. 24 - 41025 MONTECRETO (MO) |
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Orari |
Lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Si consiglia appuntamento telefonico |
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Telefono |
0536/63722 int 2 |
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Fax |
0536/63470 |
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Email certificata dell’Ufficio Email certificata comunale |
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creato: | sabato 30 gennaio 2016 |
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modificato: | sabato 30 gennaio 2016 |