ACCERTAMENTI ESEGUITI DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Descrizione procedimento a carico dell’Ufficio

Mediante avviso di accertamento, in rettifica, ex liquidazione o d’ufficio il Comune:

provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

recupera l’omesso o parziale versamento del tributo;

applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

 

 

 

 

Documentazione da presentare a carico del cittadino

Nel caso di richiesta di riesame in autotutela dell’atto ricevuto, il contribuente deve presentare il modello di richiesta riesame.

 

 

 

 

Modalità di presentazione

Il contribuente può richiedere direttamente all’Ufficio Tributi, nella persona del Funzionario Responsabile, il riesame in autotutela dell’avviso di accertamento, entro il termine per ricorrere.

Ricorso/Reclamo-Mediazione

 


Dal 1° gennaio 2016 per gli atti di valore non superiore ad euro 20.000,00 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare preteso dal Comune (art. 17-bis del D.Lgs 31/12/1992, n. 546). Il reclamo, quindi non è un atto diverso dal ricorso e deve contenere gli stessi elementi del ricorso, gli stessi motivi, gli stessi documenti allegati e deve essere notificato con le stesse modalità. Con la presentazione del reclamo/mediazione la normativa concede al Contribuente ed al Comune ulteriori 90 giorni per tentare una soluzione stragiudiziale della controversia. Decorsi inutilmente i 90 giorni il contribuente può depositare il ricorso/reclamo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di MODENA.

 

Si precisa che il valore della causa è determinato, con riferimento ad ogni singola annualità d’imposta, considerando la sola imposta, e non le sanzioni e gli interessi. Invece, per gli atti di irrogazione della sola sanzione il valore è determinato considerando l’importo della sanzione.


(fino al 31/12/2015)
Il contribuente che ritenga invece illegittimo l’avviso di accertamento ricevuto, può ricorrere, entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso, alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena ( D. Lgs. 546/92).
Il ricorso va redatto ex art. 18 D. Lgs. 546/92 e si propone notificando al Comune, ex art. 20 e 21 (sesso D. Lgs 546/92).
Infine il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando nella segreteria della citata Commissione, entro 30 giorni dalla sua proposizione, l’originale del ricorso (o la copia se consegnato/spedito per posta), con copia della ricevuta di deposito o ricevuta della spedizione per raccomandata, ex art. 22 D. Lgs. 546/92.

 

 

 

 

Scadenza a carico dell’Ufficio

Gli avvisi di accertamento in rettifica  e  d'ufficio  devono  essere notificati, anche  a  mezzo  posta  con raccomandata con avviso di ricevimento,  a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la  dichiarazione  o  il  versamento  sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi  termini devono  essere  contestate  o  irrogate  le  sanzioni  amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Nel  caso  di  riscossione  coattiva  dei  tributi  locali  il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al  contribuente,  a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno  successivo  a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. .

 

 

 

 

Scadenza a carico del cittadino

Le  sanzioni sono ridotte se, entro  il  termine  per  ricorrere  alle commissioni tributarie (60 gg), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

 

 

    

 

Contribuzione a carico del cittadino

Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento.

 

 

 

 

Normativa di riferimento comunale

Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

 

 

    

 

Normativa di riferimento generale

FONTI NORMATIVE GENERALI

L. 212/2000 (Statuto del contribuente)

D.Lgs 546/92 (Contenzioso tributario)

D.Lgs 471/97 - 472/97 - 473/97 (Sanzioni tributarie)

D.Lgs 218/97 Accertamento con adesione e altri istituti deflattivi del contenzioso
 D.L. 156/2015

Norme in materia di riscossione (D.L. 70/2011 – D.L. 203/2005)

 

 

 

 

DOVE RIVOLGERSI

 

 

 

 

 

Ufficio

Ufficio Tributi

 

 

 

 

Indirizzo

Via Roma n. 24 - 41025 MONTECRETO (MO)

 

 

 

 

Orari

Lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Si consiglia appuntamento telefonico

 

 

 

 

Telefono

0536/63722 int 2

 

 

 

 

Fax

0536/63470

 

 

 

 

Email

fiammetta.f@comune.montecreto.mo.it

 

 

   

 

Email certificata dell’Ufficio

Email certificata comunale

 

comune@cert.comune.montecreto.mo.it

 

 

 

 

Proprietà dell'articolo
creato:sabato 30 gennaio 2016
modificato:sabato 30 gennaio 2016