RAVVEDIMENTO 2016

 

Ravvedimento dal 2016

RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

 

 

 

Descrizione procedimento

Il contribuente che abbia omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi. Il ravvedimento operoso è previsto per tutti gli adempimenti e consiste nella spontaneità della regolarizzazione.

 

 

 

 

Documentazione da presentare

La dichiarazione di ravvedimento operoso o copia della ricevuta del versamento.

 

 

 

 

Modalità di presentazione

Al calcolo del ravvedimento operoso provvede spontaneamente il contribuente. La regolarizzazione avviene pagando il tributo originario ( o la differenza ),  le sanzioni e gli interessi  moratori al tasso d'interesse legale. La comunicazione di ravvedimento deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune utilizzando la modulistica predisposta reperibile presso il Servizio Tributi, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito Internet. Si può provvedere altresì presentando direttamente la ricevuta del pagamento.

 

 

 

 

Scadenza

1.- ravvedimento "sprint", entro 14 giorni;

2.- ravvedimento "breve", entro 30 giorni;

3- ravvedimento "intermedio", entro 90 giorni;

4- ravvedimento "lungo", entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione.

 

 

 

 

Tempi di risposta

Non previsti

 

 

 

 

Determinazione della sanzione e degli interessi

Le sanzioni amministrative connesse al ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2016 sono:

1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;

2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) per i versamenti eseguiti entro 30 giorni;

3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) per i pagamenti effettuati entro 90 giorni;

4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) per i versamenti eseguiti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione).

(La sanzione base è pari al 30%)

Gli interessi sono da calcolarsi giorno per giorno a partire dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito, al tasso legale annuo:

 […]

dal 01/01/2004 al 31/12/2007: 2,5%

dal 01/01/2008 al 31/12/2009: 3%

dal 01/01/2010 al 31/12/2010: 1%

dal 01/01/2011 al 31/12/2011: 1,5%

dal 01/01/2012 al 31/12/2013: 2,5%

dal 01/01/2014 al 31/12/2014: 1%

dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%

dal 01/01/2016: 0,2%

 

 

    

 

Normativa di riferimento generale

D.L. n. 472 del 18/12/1997  -  D.L. n. 185/2008 - Legge 13/12/2010 n. 220
Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

 

 

 

 

DOVE RIVOLGERSI

 

 

 

 

 

Ufficio

Ufficio Tributi

 

 

 

 

Indirizzo

Via Roma n. 24 - 41025 MONTECRETO (MO)

 

 

 

 

Orari

Lunedì, mercoledì e  sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Si consiglia appuntamento telefonico

 

 

 

 

Telefono

0536/63722 int 2

 

 

 

 

Fax

0536/63470

 

 

 

 

Email

fiammetta.f@comune.montecreto.mo.it

 

 

   

 

Email certificata dell’Ufficio

 

 

 

   

 

Email certificata generale

comune@cert.comune.montecreto.mo.it

 

 

 

 

RESPONSABILI

 

 

 

 

 

Servizio

Servizio Finanziario - Tributi

 

 

 

 

Responsabile del servizio

Castelli Dr. ssa Angiolina

 

 

Allegati

Proprietà dell'articolo
creato:sabato 30 gennaio 2016
modificato:sabato 30 gennaio 2016