Ordinanze contingibili e urgenti
L'Art. 42 prevede che le amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle leggi eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché degli eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri straordinari; c) il costo previsto e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
creato: | martedì 25 maggio 2021 |
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modificato: | martedì 25 maggio 2021 |