Ospitalità / Cessione fabbricato
La dichiarazione di ospitalità è un documento necessario a certificare l’effettiva dimora del cittadino extracomunitario nel territorio italiano.
La dichiarazione di ospitalità va presentata:
- sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio. In questi casi, la dichiarazione di ospitalità serve ad informare le istituzioni italiane che lo straniero ha un posto dove vivere;
- sia per chi deve rinnovare o ottenere il proprio permesso di soggiorno e non ha un contratto di affitto o un immobile di proprietà.
Chi deve presentare la dichiarazione di ospitalità
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 286/98, chiunque dà alloggio o ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, oppure cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Come ospitare un extracomunitario ed evitare sanzioni
Va data comunicazione tramite dichiarazione di ospitalità, alle Autorità entro 48 ore dall’arrivo dello straniero.
La dichiarazione di ospitalità deve essere sempre fatta, anche se l’ospite si ferma per un giorno.
Il comma 2 bis dell’art. 7 TUI specifica che, in caso di mancata comunicazione, si rischia il pagamento di una sanzione da 160 a 1100 euro.
Documenti per la dichiarazione di ospitalità
Alla dichiarazione di ospitalità vanno allegati:
- copia di un documento di identità del dichiarante;
- copia di un documento di chi viene ospitato (copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del passaporto - pagina dei dati anagrafici e del visto d’ingresso – unitamente a fotocopia ricevuta assicurate delle poste )
- copia della documentazione che attesti la proprietà o la locazione dell’immobile.
Come presentare e consegnare la dichiarazione di ospitalità
La dichiarazione di ospitalità deve essere presentata al Comune, tramite:
- posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it ;
- raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Serramazzoni, piazza Tasso n. 7 41028 Serramazzoni (MO) ;
- direttamente allo sportello dell’URP del Comune o della Polizia Locale sito in via Roma n. 301.
Domande frequenti
Quale è la differenza tra dichiarazione di ospitalità e cessione di fabbricato?
La dichiarazione di cessione di fabbricati ha valore generale, in quanto prevede un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsiasi persona un fabbricato, mentre la dichiarazione di ospitalità non si riferisce al solo caso della cessione di fabbricato o di porzione di fabbricato, ma anche a qualsiasi forma di alloggio o di ospitalità, nei confronti di uno “straniero o apolide“.
La dichiarazione di ospitalità e la cessione di fabbricato devono essere fatte dall’inquilino o dal proprietario?
La dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato può essere fatta dall’inquilino o conduttore o dal proprietario dell’immobile.
Quando deve essere fatta la dichiarazione di ospitalità?
Entro 48 ore dal momento in cui viene dato alloggio oppure si ospita un cittadino straniero extracomunitario o un apolide, anche se parente o affine, o si cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili.
creato: | mercoledì 17 gennaio 2024 |
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modificato: | mercoledì 17 gennaio 2024 |