Accesso agli atti documenti amministrativi

L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia.

Chi può chiedere l'accesso agli atti

Possono richiedere l'accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

La richiesta può esser presentata dai diretti interessati o da persone delegate: un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore muniti di delega.

La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Come chiedere l'accesso agli atti

Le modalità di accesso ad atti e documenti dipendono dalla riservatezza del contenuto e dalla presenza di altre persone interessate.

Accesso informale (richiesta verbale)
Se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, ossia dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o possiede stabilmente il documento.

La valutazione sull'ammissione dell'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.


Accesso formale (richiesta scritta)
Qualora fosse necessario compiere una valutazione più approfondita:

  • §  sull'interesse manifestato dal richiedente di accedere agli atti
  • §  sull'eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso
  • è necessario utilizzare la modulistica fornita in questa pagina per presentare formale richiesta di accesso agli atti la nostra modulistica sotto indicata.

Documenti che non possono essere oggetto di accesso

Non è possibile chiedere l'accesso a:

  • §  documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi
  • §  documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale
  • §  documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
  • §  documentazione inerente l’attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
  • §  documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
  • §  documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato espressamente vietato l’accesso con specifico provvedimento
  • §  documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune
  • §  documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune
  • §  documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e di gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso  a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti imposti dalla normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati.

Altri casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dal Regolamento comunale

Tipologie di documenti e relativi costi

Formato dei documenti
È possibile richiedere i documenti amministrativi nella forma scritta e comprensivi dei fascicoli fotografici.


Costi
Per il rilascio delle copie della documentazione richiesta è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo della duplicazione dei documenti consultabile a questa pagina.

Rilascio e ritiro della documentazione

Rilascio
Nel caso di accesso informale oppure di documenti in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, il rilascio di copia e di esame è immediato. In questo caso viene richiesto il pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti.

Nel caso di accesso formale l’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.


Ritiro
Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso.

Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.

In caso di diniego o differimento

È possibile fare ricorso al TAR – Sezione Emilia Romagna
Proprietà dell'articolo
creato:giovedì 25 gennaio 2024
modificato:lunedì 29 gennaio 2024