Matrimonio: regime patrimoniale dei beni

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della Comunione dei beni (Comunione Legale).
I coniugi possono però scegliere un regime diverso sia al momento della richiesta di pubblicazioni sia dopo la celebrazione del matrimonio.
Se ci si sposa con rito religioso la comunicazione va fatta al Parroco. Se ci si sposa con rito civile va resa una dichiarazione verbale all'Ufficiale di Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione; la scelta può essere comunicata comunque, fino a una settimana prima della celebrazione.
Per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, la competenza è del notaio, poi il cambiamento viene annotato a margine dell'atto di matrimonio.

Notizie utili

  • Separazione dei beni (art. 215 Codice Civile)
    Con la separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
  • Comunione dei beni (art. 177 Codice Civile)
    E' il regime patrimoniale legale dei beni, ovvero, se i coniugi non optano per un regime diverso si applica automaticamente la comunione (questo regime è stato introdotto dalla Riforma del diritto di Famiglia del 1975)
  • Fondo Patrimoniale (art. 167 Codice Civile)
    Il Fondo Patrimoniale consiste nella costituzione di un fondo dove vengono destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (es. auto, imbarcazioni ecc.) e titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia. La proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi salvo che venga stabilito diversamente nell'atto costitutivo.
    E' bene ricordare che il fondo patrimoniale a favore dei minori rimane anche se i coniugi divorziano, finchè il minore non raggiunge la maggiore età.
Proprietà dell'articolo
creato:sabato 20 luglio 2013
modificato:sabato 20 luglio 2013