Pubblicazioni di matrimonio (procedura necessaria sia per il rito civile che religioso)
Per potere celebrare un matrimonio civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune ove una delle due parti è residente.
Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Anagrafe e on line su apposito archivio.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 gg).
(se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere prodotto il relativo decreto )
I certificati occorrenti per la pubblicazione hanno una validità di 6 mesi.
Possono farne richiesta
- Le cittadine e i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili.
Oltre allo stato libero è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile - Le cittadine e i cittadini che hanno compiuto 16 anni e non 18; in questo caso è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.
- I cittadini e le cittadine che avevano già contratto matrimonio che hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio; se il matrimonio è religioso cattolico per risposarsi con cerimonia religiosa cattolica occorre ottenere l'annullamento del precedente matrimonio.
Modalità
La coppia deve recarsi all'Anagrafe, presso l'ufficio Matrimoni, per la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (la documentazione necessaria viene acquisita d'ufficio)
Una volta acquistita la coppia verrà contattata dall'Ufficio Matrimoni per fare la richiesta di pubblicazioni.
Documentazione
- Documento d'identità valido (richiesto per tutte le persone che compaiono)
- Richiesta del parroco o del Ministro di culto ammesso nello Stato per i soli matrimoni da celebrarsi in forma religiosa
Cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari)
- Dichiarazione di nulla-osta, prevista dall'art. 116 del C.C., rilasciata in Italia dall'autorità diplomatica (consolato o Ambasciata) del proprio paese presente in Italia.Tale nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura di Modena, sempre che non si tratti di paese esente da legalizzazione (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtestein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica di S. Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Spagna, Turchia, Ungheria); in mancanza del nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano;
- Documento che attesti la regolarità del soggiorno in Italia (Legge n° 94 del 15 Luglio 2009)
Minori
per le minori e i minori che abbiano compiuto i 16 anni è necessario presentare decreto di autorizzazione al matrimonio emesso dal tribunale dei Minorenni di Bologna.
Informazioni utili
- Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o la dispensa della stessa deve essere prodotto il relativo decreto
- I certificati occorrenti per la pubblicazione hanno una validità di sei mesi
- Tutte le persone che compaiono devono essere in possesso di documenti di riconoscimento valido
Responsabile procedimento
Ufficiale di stato Civile
creato: | sabato 20 luglio 2013 |
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modificato: | sabato 20 luglio 2013 |