Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cittadinanza)

 

i Cittadini stranieri (es. provenienti da tutti gli stati americani e dall'Australia) di ceppo italiano, residenti in Italia possono fare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Modalità
le domande di riconoscimento, da presentare all'Anagrafe, devono essere indirizzate al Sindaco del comune di residenza.

Documentazione
1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque.
2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
7) certificato di residenza.

Normativa di riferimento
Legge 13 giugno 1912 n° 555
Circolare K 28 1 della Direzione Generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale
dell'8.4.1991

Informazioni utili
Si precisa che l'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e che i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.

Proprietà dell'articolo
creato:sabato 20 luglio 2013
modificato:sabato 20 luglio 2013