Richiesta dispersione e affidamento delle ceneri

Richiesta di dispersione e affidamento delle ceneri

Descrizione del procedimento

Qualsiasi cittadino può esprimere la volontà di dispersione delle proprie ceneri oppure  individuare la persona a cui dovrà essere affidata l'urna.
La volontà del defunto può essere espressa attraverso:
a) disposizione testamentaria;
b) dichiarazione autografa;
c) dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tal fine (es. dichiarazione resa all’atto dell’iscrizione ad associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri);
d) altra manifestazione di volontà ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali.
La volontà di dispersione delle proprie ceneri espressa verbalmente in vita dal defunto ai congiunti può essere manifestata con dichiarazione rituale del coniuge, ove presente, o, in difetto, dal parente più prossimo.
La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l’indicazione:
a) del soggetto richiedente avente diritto secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente regolamento;
b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse;
d) della data in cui verrà eseguita la dispersione.
Le ceneri vanno conservate con le modalità previste dalla Legge e possono anche essere disperse in un'area all'interno del Cimitero del Capoluogo  denominata "Giardino della Rimembranza", oppure disperse in natura o in aree private.
La dispersione in aree private deve essere comunque autorizzata e deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione è vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti.
Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell’urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione, per volontà del defunto, i dati anagrafici del defunto possono essere iscritti in apposito spazio individuato all’interno del cimitero comunale con spese a carico dell’affidatario stesso.
Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento di dispersione delle ceneri.

 

 

Modalità di erogazione

Una volta inoltrata la dichiarazione da parte dei congiunti o a seguito di apertura di testamento il Servizio di Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla dispersione o affidamento delle ceneri.

 

 

Documentazione da presentare

Documento di identità del dichiarante/i  in caso di dichiarazione sostitutiva o copia del testamento pubblicato del defunto.

 

 

Contribuzione a carico del cittadino

Nessun costo a carico del cittadino se non le spese delle marche da bollo.

 

 

Normativa di riferimento generale

Legge 130/2001; D.P.R. n.285/1990 art.79;  L.R. N.19/2004 ART.11; Direttiva Regionale n.10/2005

 

Proprietà dell'articolo
creato:lunedì 10 dicembre 2012
modificato:lunedì 10 dicembre 2012